Articolo 2 del Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12
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24 febbraio 2002
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25 aprile 2002
Art. 2. Disposizioni in materia di antiriciclaggio 1. All' articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 , recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di attivita' detenute all'estero, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di reati gia' estinti, non punibili o non piu' previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura ((, il traffico di armi, di tratta e commercio di schiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonche' dei delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 marmo 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunque per i delitti puniti con l'ergastolo ovvero con pena edittale non inferiore nel massimo a quindici anni di reclusione)) ".
Entrata in vigore il 25 aprile 2002
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