Articolo iii - Accordo della Legge 16 novembre 2015, n. 200
Articolo iiArticolo iv
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19 dicembre 2015

Articolo III


Aspetti finanziari

Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle proprie norme;
b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornira' cure mediche a tutto il personale della Parte inviante, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, o in loro assenza, nella struttura piu' idonea e vicina al luogo delle attivita' che sono in corso ai sensi del presente Accordo. La Parte inviante rimborsera' le cure, le spese mediche e le forniture sostenute per questo scopo.
Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di risorse finanziarie delle Parti.
Entrata in vigore il 19 dicembre 2015