Articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15
Articolo 27Articolo 29
Versione
29 marzo 2018
Art. 28. Trattamento dei dati relativi a procedimenti penali, sanzionatori e di prevenzione 1. Le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 non si applicano ai dati personali comunicati all'autorita' giudiziaria per le esigenze del procedimento penale o per le finalita' di applicazione o esecuzione della pena, o comunicati all'autorita' amministrativa per le esigenze del procedimento sanzionatorio, ne' a quelli comunicati all'autorita' competente per le esigenze dei procedimenti di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1 la tutela della persona interessata rispetto al trattamento dei dati personali e' garantita nelle forme previste per ciascuno dei procedimenti stessi.
Entrata in vigore il 29 marzo 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente