Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 gennaio 1982
Art. 7.
Il n. 14) dell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8 , l'esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni.".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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