Art. 8.
Nell' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di mutamento di aliquota le fatture emesse, ai sensi dell'art. 21 con riferimento ai momenti di effettuazione di cui all'art. 6, commi primo, secondo e quarto, nei confronti dei soggetti indicati nell'ultimo comma dello stesso art. 6, non sono soggette a rettifica in relazione all'aliquota applicabile al momento del pagamento del corrispettivo dell'operazione.".
Nell' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di mutamento di aliquota le fatture emesse, ai sensi dell'art. 21 con riferimento ai momenti di effettuazione di cui all'art. 6, commi primo, secondo e quarto, nei confronti dei soggetti indicati nell'ultimo comma dello stesso art. 6, non sono soggette a rettifica in relazione all'aliquota applicabile al momento del pagamento del corrispettivo dell'operazione.".