Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 gennaio 1982
Art. 8.
Nell' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di mutamento di aliquota le fatture emesse, ai sensi dell'art. 21 con riferimento ai momenti di effettuazione di cui all'art. 6, commi primo, secondo e quarto, nei confronti dei soggetti indicati nell'ultimo comma dello stesso art. 6, non sono soggette a rettifica in relazione all'aliquota applicabile al momento del pagamento del corrispettivo dell'operazione.".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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