Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 gennaio 1982
Art. 16.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, dopo l'articolo 38-bis sono aggiunti i seguenti:
"Art. 38-ter - Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti. - I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunita' economica europea, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'art. 9, nonche' delle prestazioni indicate all'art. 7, quarto comma, lettera e), possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'art. 19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreche' di importo complessivo non inferiore a lire duecentocinquantamila. Se l'importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a lire duecentocinquantamila il rimborso spetta annualmente, sempreche' di importo non inferiore a lire trentacinquemila.
Ai rimborsi previsti nel comma precedente provvede l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto comma dell'art. 38-bis, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il suddetto termine, alla notifica di apposito provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la somma rimborsata. L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' e i termini relativi all'esecuzione dei rimborsi, le modalita' e i termini per la richiesta degli stessi, nonche' le prescrizioni relative al coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini del controllo dei rimborsi. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Alle disposizioni relative alle modalita' ed ai termini anzidetti possono essere apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti.
L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo comma e' disposto, con successivi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento del tasso di conversione dell'unita' di conto europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si e' tenuto conto nell'ultima determinazione degli ammontari di riferimento".
"Art. 38-quater - Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri.
- Le cessioni a persone domiciliate e residenti negli altri Stati membri della Comunita' economica europea di beni di corrispettivo unitario superiore a L. 250.000, destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dello Stato, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta se i beni stessi siano soggetti all'imposta, all'atto dell'importazione, nello Stato membro in cui l'acquirente ha il domicilio o la residenza. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura ai sensi dell'art. 21 con l'indicazione anche degli estremi del passaporto o altro documento equipollente.
L'esemplare consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale dello Stato d'importazione, entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione a norma dell'art. 26, primo comma, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del suddetto termine.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle cessioni ivi indicate effettuate a persone domiciliate e residenti fuori della Comunita' economica europea; in tal caso l'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere vistato dall'ufficio doganale di uscita dallo Stato e restituito al cedente entro tre mesi dall'effettuazione della cessione.
Per le cessioni di cui ai precedenti commi, per le quali il cedente non si sia avvalso della facolta' di cui al primo comma, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale a norma dei precedenti commi entro il termine ivi stabilito. Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione dell'imposta nel registro di cui all'art. 25.
Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalita' di attuazione del presente articolo. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono altresi' disposti l'adeguamento annuale dell'ammontare di riferimento di cui al primo comma in relazione alle variazioni dei valori di conversione dell'unita' di conto europea nonche' l'aggiornamento dell'ammontare stesso in relazione ad ogni modifica che verra' apportata in sede comunitaria all'ammontare dello sgravio fiscale calcolato in unita' di conto.".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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