Art. 2. Autonomia finanziaria 1. L'attivita' finanziaria, amministrativa e contabile dell'Agenzia e' informata a criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza.
2. L'Agenzia e' dotata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo, di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.
3. La struttura organizzativa contabile si basa su un unico centro di responsabilita' amministrativa, che fa capo al direttore dell'Agenzia e da centri di costo corrispondenti ai settori di attivita' dell'Agenzia. L'imputazione dei costi e' aggregata per missioni istituzionali.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 4, comma 3, del decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e' dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica di cui all' articolo 16, comma 2, lettera f), della direttiva 2004/49/CE .».
2. L'Agenzia e' dotata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo, di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.
3. La struttura organizzativa contabile si basa su un unico centro di responsabilita' amministrativa, che fa capo al direttore dell'Agenzia e da centri di costo corrispondenti ai settori di attivita' dell'Agenzia. L'imputazione dei costi e' aggregata per missioni istituzionali.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' articolo 4, comma 3, del decreto legislativo del 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):
«3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e' dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica di cui all' articolo 16, comma 2, lettera f), della direttiva 2004/49/CE .».