Articolo 7 della Legge 8 marzo 1999, n. 50
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Art. 7. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2003, N. 229)) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 29 luglio 2003, n. 229 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che "Le procedure avviate ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Entrata in vigore il 9 settembre 2003
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