2. Per l'anno 1998 gli eventuali conguagli derivanti dai versamenti eseguiti ai fini dei contributi sanitari dovuti per l'anno 1997, possono essere compensati con i successivi versamenti da effettuarsi ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; la compensazione eseguita e' evidenziata in sede di dichiarazione annuale.
3. Per l'anno 1998 gli eventuali versamenti erroneamente eseguiti a titolo di contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sono imputati a titolo di acconto ai fini dell'IRAP o dell'addizionale regionale all'IRPEF.
Nota all'art. 3:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 :
"Art. 19. - 1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorche' non ne consegua un debito di imposta.
2. La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullita', su stampato conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale nel termine di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come sostituito dall' art. 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato la dichiarazione e' sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari. La nullita' e' sanata se il soggetto passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. L'invito e' eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 possono essere richiesti dati e notizie utili alla determinazione del valore della produzione netta e indicati gli atti da allegare alla dichiarazione a cura del contribuente.
5. La dichiarazione e' presentata con le modalita' di cui all' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come sostituito dall' art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale, con le medesime modalita', entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta.
6. Nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione di imprese individuali, societa' ed enti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , si osservano le disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi secondo e terzo dell'art. 10 se nelle procedure fallimentare e di liquidazione coatta non vi e' esercizio provvisorio dell'impresa".