Art. 3. 1. Dopo l' articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 , sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 3-bis (Riservatezza delle segnalazioni). - 1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale , l'identita' delle persone e degli intermediari di cui all'articolo 4 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata.
2. L'identita' delle persone e degli intermediari puo' essere rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.
4. Gli intermediari di cui all'articolo 4, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneita' di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico previsto dall'articolo 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita' di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze.
5. Gli intermediari di cui all'articolo 4 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del titolare dell'attivita' o del legale rappresentante o del loro delegato.
Art. 3-ter (Commissione di indirizzo). - 1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo sulle attivita' svolte dall'Ufficio italiano dei cambi, limitatamente alle materie di cui all'articolo 3 del presente decreto e ferma restando l'autonomia funzionale, organizzativa ed operativa dell'Ufficio italiano dei cambi nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, e' istituita presso il Ministero del tesoro una commissione presieduta dal direttore generale del tesoro e composta da un rappresentante della Banca d'Italia con qualifica di direttore centrale e da un rappresentante dei Ministeri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata. Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi. I componenti della commissione sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni e ai dati dei quali vengono comunque a conoscenza quali componenti della commissione stessa.
2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce le modalita' di funzionamento della commissione di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
3. La commissione effettua, annualmente, un esame complessivo dell'attivita' svolta dall'Ufficio italiano dei cambi in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, allo scopo di valutare l'andamento e i risultati dell'attivita' stessa e di formulare le eventuali proposte dirette a rendere piu' efficace il perseguimento dei fini di contrasto al riciclaggio dei proventi di provenienza illecita.
4. L'Ufficio italiano dei cambi invia alla commissione, di cui al comma 1, una relazione semestrale sull'attivita' svolta e fornisce, inoltre, tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni della commissione stessa, ivi comprese quelle relative a scambi di informazioni con le autorita' di altri Stati che perseguono le medesime finalta'.".
Note all'art. 3:
- Per quanto concerne il D.L. 3 maggio 1991, n. 143 , vedi nota alle premesse.
- Per quanto concerne l' art. 331 del codice di procedura penale ved. nota all'art. 1.
- L' art. 347 del codice di procedura penale cosi' recita:
"Art. 347 (Ordine di sequestro dopo l'istruzione). - Quando nel corso dell'istruzione non e' stato possibile eseguire in tutto o in parte il sequestro delle cose pertinenti al reato, il sequestro e' ordinato appena ne risulta la possibilita' in qualsiasi grado del giudizio, dal presidente o dal pretore anche d'ufficio. Divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, il sequestro delle dette cose e' ordinato anche d'ufficio dal giudice competente per l'esecuzione in qualsiasi momento se ne presenti la possibilita', nonostante che la pena sia scontata o altrimenti estinta.
Si osservano, in quanto siano applicabili le norme stabilite negli articoli precedenti, e per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le disposizioni degli articoli 622 e seguenti".
"Art. 3-bis (Riservatezza delle segnalazioni). - 1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale , l'identita' delle persone e degli intermediari di cui all'articolo 4 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata.
2. L'identita' delle persone e degli intermediari puo' essere rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.
4. Gli intermediari di cui all'articolo 4, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneita' di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico previsto dall'articolo 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita' di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze.
5. Gli intermediari di cui all'articolo 4 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del titolare dell'attivita' o del legale rappresentante o del loro delegato.
Art. 3-ter (Commissione di indirizzo). - 1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo sulle attivita' svolte dall'Ufficio italiano dei cambi, limitatamente alle materie di cui all'articolo 3 del presente decreto e ferma restando l'autonomia funzionale, organizzativa ed operativa dell'Ufficio italiano dei cambi nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, e' istituita presso il Ministero del tesoro una commissione presieduta dal direttore generale del tesoro e composta da un rappresentante della Banca d'Italia con qualifica di direttore centrale e da un rappresentante dei Ministeri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata. Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi. I componenti della commissione sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni e ai dati dei quali vengono comunque a conoscenza quali componenti della commissione stessa.
2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce le modalita' di funzionamento della commissione di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
3. La commissione effettua, annualmente, un esame complessivo dell'attivita' svolta dall'Ufficio italiano dei cambi in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, allo scopo di valutare l'andamento e i risultati dell'attivita' stessa e di formulare le eventuali proposte dirette a rendere piu' efficace il perseguimento dei fini di contrasto al riciclaggio dei proventi di provenienza illecita.
4. L'Ufficio italiano dei cambi invia alla commissione, di cui al comma 1, una relazione semestrale sull'attivita' svolta e fornisce, inoltre, tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni della commissione stessa, ivi comprese quelle relative a scambi di informazioni con le autorita' di altri Stati che perseguono le medesime finalta'.".
Note all'art. 3:
- Per quanto concerne il D.L. 3 maggio 1991, n. 143 , vedi nota alle premesse.
- Per quanto concerne l' art. 331 del codice di procedura penale ved. nota all'art. 1.
- L' art. 347 del codice di procedura penale cosi' recita:
"Art. 347 (Ordine di sequestro dopo l'istruzione). - Quando nel corso dell'istruzione non e' stato possibile eseguire in tutto o in parte il sequestro delle cose pertinenti al reato, il sequestro e' ordinato appena ne risulta la possibilita' in qualsiasi grado del giudizio, dal presidente o dal pretore anche d'ufficio. Divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, il sequestro delle dette cose e' ordinato anche d'ufficio dal giudice competente per l'esecuzione in qualsiasi momento se ne presenti la possibilita', nonostante che la pena sia scontata o altrimenti estinta.
Si osservano, in quanto siano applicabili le norme stabilite negli articoli precedenti, e per la restituzione delle cose sequestrate si applicano le disposizioni degli articoli 622 e seguenti".