Articolo 5 - Accordo della Legge 31 dicembre 1962, n. 1865
Articolo 4Articolo 6
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17 febbraio 1963
Art. 5.

Ciascuna delle Parti Contraenti facilitera' la partecipazioni di
uomini di cultura, scienziati, artisti, tecnici e sportivi dell'altra a corsi, congressi ed incontri, anche di carattere internazionale, che abbiano luogo sai proprio territorio.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1963
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