Articolo 12 - Accordo della Legge 31 dicembre 1962, n. 1865
Articolo 11Articolo 13
Versione
17 febbraio 1963
Art. 12.

La Commissione Mista avra' il compito di elaborare il piano
dettagliato degli scambi per ciascun anno, stabilendo, per quanto possibile, il relativo calendario, nonche' di controllare e coordinare la realizzazione di tali scambi.
Almeno un mese prima dell'inizio di ciascuna sessione della
Commissione Mista, le competenti autorita' delle Parti Contraenti si scambieranno i loro progetti sul piano annuale di collaborazione.
Le questioni finanziarie derivanti dalle iniziative previste dal
presente Accordo verranno regolate, in conformita' con le disposizioni vigenti in ciascuna Parte Contraente all'atto della fissazione dei programmi annuali.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1963
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