Art. 13.
Le Parti Contraenti si impegnano a che tutte le attivita' previste dal presente Accordo si svolgano sulla base della reciprocita', in conformita' col principio della non ingerenza nelle questioni interne dell'altra Parte ed in osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nei rispettivi Paesi.
Le Parti Contraenti si impegnano a che tutte le attivita' previste dal presente Accordo si svolgano sulla base della reciprocita', in conformita' col principio della non ingerenza nelle questioni interne dell'altra Parte ed in osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nei rispettivi Paesi.