Articolo 13 - Accordo della Legge 31 dicembre 1962, n. 1865
Articolo 12Articolo 14
Versione
17 febbraio 1963
Art. 13.

Le Parti Contraenti si impegnano a che tutte le attivita' previste dal presente Accordo si svolgano sulla base della reciprocita', in conformita' col principio della non ingerenza nelle questioni interne dell'altra Parte ed in osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nei rispettivi Paesi.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1963
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