Articolo 4 - Accordo della Legge 31 dicembre 1962, n. 1865
Articolo 3Articolo 5
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17 febbraio 1963
Art. 4.

Ciascuna delle Parti Contraenti facilitera' lo scambio, sia
individuale che in gruppi, di tecnici che desiderino perfezionarsi o specializzarsi sul territorio dell'altra.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1963
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