Articolo 6 del Decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 novembre 1981
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Versione
9 aprile 1987
Art. 6.
A decorrere dall'anno scolastico 1981-82 le tasse dovute per il rilascio dei diplomi, di cui alla tabella D annessa alla legge 9 agosto 1954, n. 645 , sono stabilite nella misura unica di L. 30.000.
La tassa di L. 30.000, di cui al precedente comma, e' dovuta anche per il rilascio dei diplomi di maturita' classica, scientifica e artistica, dei diplomi di conservatori di musica e delle licenze di accademia di belle arti.
L'importo della tassa per il rilascio dei diplomi, previsto dai precedenti commi, e' integralmente devoluto allo Stato. ((3)) A decorrere dall'anno scolastico 1981-82 la tassa annuale di iscrizione ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, comprese le annesse scuole libere del nudo, all'Accademia nazionale di danza e all'Accademia nazionale di arte drammatica e' fissata nella misura di L. 40.000.
A decorrere dall'anno accademico 1981-82, la tassa di immatricolazione, la tassa annuale di iscrizione e la tassa di laurea o diploma di cui all' art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 , sono fissate, rispettivamente, nella misura di L. 20.000, L. 60.000 e L. 50.000.
La tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualita' di studenti, e' fissata in L. 30.000 per il primo anno, aumentata a L. 40.000 per il secondo anno e aumentata ulteriormente del 30 per cento di detta somma per ogni anno successivo.
La tassa di diploma di cui al terzo comma dell'art. 7 citato, relativa a coloro i quali conseguono i diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso l'universita' e gli istituti superiori, e' aumentata a L. 50.000.
A decorrere dall'anno 1982-83 gli importi indicati ai precedenti commi sono aumentati del venti per cento.
Restano ferme le norme che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 - 31 marzo 1987, n. 87 (in G.U. 1a s.s. 11/03/1987, n. 11) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 6, terzo comma, del d.l. 26 novembre 1981, n. 677 "Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali" (conv. nella l. 26 gennaio 1982, n. 11 )."
Entrata in vigore il 9 aprile 1987
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