Articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1982
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 novembre 1961
Art. 21.
Il Consiglio di amministrazione puo' concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.
La connessione di tali assegni e' subordinata alla esistenza di una o piu' delle condizioni previste dall' art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889 , ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalita' e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
Entrata in vigore il 1 novembre 1961
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente