Articolo 16 - Trattato della Legge 26 maggio 1984, n. 224
Articolo 15Articolo 17
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17 giugno 1984
ARTICOLO 16.
(Trasferimento di detenuti da assumere come testimoni)

1. Un detenuto, la cui testimonianza e' necessaria nello Stato richiedente in relazione a istruttorie o procedimenti penali, sara' trasferito in quello Stato in conformita' con le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1.
2. Un imputato, detenuto in uno Stato, che, ai fini di esercitare un diritto di intervento, chieda di essere presente ad un procedimento giudiziario nell'altro Stato, sara' trasferito in tale Stato, salvo che lo Stato in cui l'imputato e' detenuto abbia un ragionevole motivo di rifiutare tale richiesta.
3. Ai fini del presente articolo:
a) lo Stato ricevente avra' la competenza e l'obbligo di detenere la persona trasferita salvo diversa autorizzazione dello Stato di provenienza;
b) lo Stato ricevente restituira' la persona trasferita alla custodia dello Stato di provenienza non appena le circostanze lo consentano o come altrimenti convenuto;
c) lo Stato ricevente non si rifiutera' di restituire una persona trasferita sulla base della sua nazionalita', ne' richiedera' allo
Stato di provenienza di iniziare le procedure per l'estradizione; e d) al detenuto trasferito verra' computato il periodo di detenzione nello Stato ricevente ai fini dell'esecuzione della pena comminata nello Stato dal quale e' stato trasferito.

Entrata in vigore il 17 giugno 1984
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