Articolo 4 - Trattato della Legge 26 maggio 1984, n. 224
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 giugno 1984
ARTICOLO
(Esecuzione di una richiesta)

1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto dovra' eseguire sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovra' trasmetterla all'autorita' competente. I funzionari competenti dello Stato richiesto faranno tutto il possibile per eseguire la richiesta.
L'autorita' giudiziaria dello Stato richiesto rilascera' ordini di comparizione, mandati di perquisizione o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.
2. La richiesta sara' eseguita in conformita' con le disposizioni del presente trattato e con le leggi dello Stato richiesto. Si dovranno osservare le modalita' indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello Stato richiesto.

Entrata in vigore il 17 giugno 1984
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente