Articolo 14 - Trattato della Legge 26 maggio 1984, n. 224
Articolo 13Articolo 15
Versione
17 giugno 1984
ARTICOLO
(Assunzione di testimonianza nello Stato richiesto)

1. Se necessario, il testimone da cui la prova e' richiesta sara' obbligato a comparire ed a rendere testimonianza nella stessa misura prevista per le istruttorie ed i procedimenti penali nello Stato richiesto.
2. A richiesta, lo Stato richiesto indichera' la data ed il luogo della comparizione.
3. Lo Stato richiesto consentira' la presenza di un imputato, del suo difensore e delle persone incaricate dell'applicazione delle leggi penali cui si riferisce la richiesta.
4. L'autorita' che esegue la richiesta consentira' alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre domande al testimone in conformita' con le leggi dello Stato richiesto.
5. L'autorita' che esegue la richiesta consentira' alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre ulteriori domande e di chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori.
6. I diritti del testimone previsti dalle leggi dello Stato richiedente non possono essere invocati nell'esecuzione della richiesta, ma saranno fatti salvi nello Stato richiedente.

Entrata in vigore il 17 giugno 1984
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente