Articolo 15 - Trattato della Legge 26 maggio 1984, n. 224
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17 giugno 1984
ARTICOLO 15.
(Assunzione di testimonianza nello Stato richiedente)

1. Qualora in relazione ad una istruttoria o ad un procedimento penale nello Stato richiedente sia richiesta a comparire come testimone una persona che si trovi sul suo territorio, lo Stato richiesto, ordinera' a tale persona di comparire e rendere testimonianza nello Stato richiesto, secondo le modalita' previste dal proprio ordinamento, se:
a) lo Stato richiesto non ha un ragionevole motivo di respingere la richiesta;
b) la persona potrebbe essere obbligata a comparire e a rendere testimonianza nelle medesime circostanze nello Stato richiesto; e
c) l'autorita' centrale dello Stato richiedente certifica che la testimonianza e' rilevante e necessaria.
2. Una persona che non comparira' secondo quanto ingiuntogli, sara' passibile delle stesse sanzioni che lo Stato richiesto comma ad un testimone per non essere comparso a testimoniare in simili circostanze. Tali sanzioni non comprendono l'accompagnamento coattivo della persona nello Stato richiedente.
Entrata in vigore il 17 giugno 1984
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