Articolo 8 - Trattato della Legge 26 maggio 1984, n. 224
Articolo 7Articolo 9
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17 giugno 1984
ARTICOLO
(Tutela del segreto e uso riservato delle prove e delle informazioni)

1. Se necessario, lo Stato richiesto potra' esigere che le prove e le informazioni fornite o dalle stesse derivanti rimangano riservate in conformita' con le condizioni poste. Tuttavia esse potranno essere utilizzate come prove in un pubblico procedimento.
2. Se ritenuto necessario, lo Stato richiedente puo' chiedere che la domanda di assistenza, il suo contenuto e i documenti a sostegno, e la concessione dell'assistenza stessa, rimangano riservati.
3. Lo Stato richiedente non utilizzera' le prove ottenute, ne' le informazioni dalle stesse derivanti, per motivi diversi da quelli dichiarati nella richiesta, senza previa autorizzazione dello Stato richiesto.

Entrata in vigore il 17 giugno 1984