Articolo 17 - Trattato della Legge 26 maggio 1984, n. 224
Articolo 16Articolo 18
Versione
17 giugno 1984
ARTICOLO 17.
(Immunita)

1. Una persona che compare dinanzi ad un'autorita' nello Stato richiedente in base ad una richiesta:
a) non sara' sottoposta a giudizio, detenuta o soggetta ad alcuna altra restrizione della liberta' personale in relazione a qualsiasi atto o condanna precedente alla sua partenza; e
b) non sara' soggetta a procedimento penale in base alla testimonianza in quanto essa sia resa per eseguire la richiesta e sia conforme alla verita'.
2. Le immunita' previste nel presente articolo vengono meno se, dieci giorni dopo che la persona comparsa in giudizio abbia ricevuto notifica che la sua presenza non sia piu' necessaria, la stessa persona, pur avendone la possibilita', non abbia lasciato lo Stato richiedente o, avendolo lasciato, vi abbia fatto ritorno.
Entrata in vigore il 17 giugno 1984
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