Articolo 4 del Decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 gennaio 1997
Art. 4. Prestazioni di invalidita' 1. Agli iscritti al Fondo, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidita' e di inabilita' vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresi' l' articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
2. I contributi versati al Fondo dai lavoratori successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidita' danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all' articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155 .
3. Sono abrogati gli articoli 16, secondo comma, e 19, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 .
Note all'art. 4:
- I commi 42 e 43 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , cosi' recitano:
"42. All'assegno di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidita' ridotto non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure piu' favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno ordinario di invalidita' a carico dell'assiczzzione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".
- L'art. 7 della legge n. 155/19981, cosi' recita:
"Art. 7 (Pensioni supplementari e supplementi di pensione). - Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell' art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.
La disposzzione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .
Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.
La liquidazione del supplemento di pensione non puo' essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento puo' essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'eta' pensionabile.
Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potra', peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'eta' stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.
Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.
E' abrogato l' art. 23-septiesdecies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 ".
- Il testo del secondo comma dell'art. 16 e dell' art. 19 della legge n. 1450 del 1956 , abrogati dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 16, secondo comma. - Qualora l'invalidita' provenga da causa di servizio la pensione a tale titolo e' dovuta qualunque sia il periodo d'iscrizione".
"Art. 19. - L'invalidita' si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costruito la causa unica, diretta ed immediata.
L'accertamento dell'invalidita' e della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio o della inabilita' e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso l'accertamento predetto e' demandato, in sede amministrativa, ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due, o in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.
La decisione del collegio medico e' definitiva".
Entrata in vigore il 8 gennaio 1997
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