Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
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20 giugno 1976
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22 dicembre 2008
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 04/07/1979, n. 61Provvedimento: […] In effetti, il Ministro competente ha interpretato l'art. 1 della legge n. 356 del 1976 nel senso che la cifra-base, cui applicare la percentuale di incremento annuo del complesso delle entrate tributarie dello Stato, debba essere di norma costituita - per tutto il quinquennio 1977-1981 - dalla somma che lo stesso Parlamento ha fissato per l'esercizio finanziario 1976 nella cifra di L. 767.495.200.000: con la conseguenza che il fondo comune sarebbe sempre rappresentato dalla risultante di quella cifra-base più la predetta percentuale di incremento, salva soltanto l'ipotesi - prevista dall'art. 1, […]Leggi di più...
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- 2. Corte Cost., sentenza 31/07/1990, n. 382Provvedimento: […] mentre la composizione del fondo si è sempre basata sul gettito annuale dei tributi erariali (art. 8, primo comma, della legge n. 281 del 1970) e su una quota del complesso delle entrate tributarie dello Stato che non prendeva in considerazione le entrate proprie delle regioni (art. 1 della legge n. 356 del 1976) e mentre l'incremento degli importi del fondo era stato sempre ripartito annualmente in proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno prima, viceversa con la disposizione impugnata le entrate proprie verrebbero sommate a quelle dello Stato e diventerebbero oggetto di una perequazione che violerebbe i principi basilari dell'autonomia regionale.Leggi di più...
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