Articolo 33 del Decreto 20 luglio 2012, n. 140
Articolo 32Articolo 34
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23 agosto 2012
Art. 33. Ambito di applicazione 1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.
Entrata in vigore il 23 agosto 2012
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