Articolo 21 del Decreto 20 luglio 2012, n. 140
Articolo 20Articolo 22
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23 agosto 2012
Art. 21. Valutazioni, perizie e pareri 1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, e' determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Entrata in vigore il 23 agosto 2012
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