Articolo 40 del Decreto 20 luglio 2012, n. 140
Articolo 39Articolo 39 ter
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23 agosto 2012
Art. 40. Altre professioni 1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, e' liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.
Entrata in vigore il 23 agosto 2012
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