Articolo 39 ter del Decreto 20 luglio 2012, n. 140
Articolo 39 bisArticolo 41
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24 settembre 2013
Art. 39-ter. (( (Criteri e Parametri). )) (( 1. Ai fini della liquidazione del compenso, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna attivita', dell'importo relativo al valore medio di riferimento dell'intervento come riportato nella Tabella B - Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio medesimo a quello della prestazione effettivamente svolta.
2. Per valore medio di riferimento dell'intervento si intende la quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale, complessivamente considerata, che non implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta' o tenuita'.
3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nella tabella allegata, in considerazione:
a) dell'importanza delle questioni trattate, tenuto conto degli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale;
b) della rilevanza patrimoniale dei progetti o dei programmi indicati nella tabella A;
c) della complessita' della prestazione tenuto conto dell'impegno profuso anche in termini di tempo dedicato, della presenza di questioni tecniche di particolare difficolta' o tenuita', della necessita' di operare in situazioni ambientali disagiate;
d) dell'urgenza della prestazione;
e) della natura di ente pubblico o privato, per categorie omogenee di soggetti, del cliente.
4. Quando l'attivita' professionale svolta non puo' essere ricondotta a una delle voci di cui alla tabella B - Assistenti Sociali neppure in via analogica, il compenso, in via eccezionale, e' liquidato a vacazione. La vacazione e' di un'ora o frazione di ora.
Non possono essere liquidate piu' di otto vacazioni per una giornata.
Il compenso per la prima vacazione e' di euro 90,00; per le successive e' di euro 80,00. Si applica il comma 3.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applica l'articolo 40. ))
Entrata in vigore il 24 settembre 2013
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