Articolo 18 del Decreto 20 luglio 2012, n. 140
Articolo 17Articolo 19
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23 agosto 2012
Art. 18. Maggiorazioni e riduzioni 1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessita' o difficolta', ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista puo' essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
2. Nel caso in cui la prestazione puo' essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista puo' essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
Entrata in vigore il 23 agosto 2012
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