Art. 17. Parametri generali 1. Il compenso del professionista e' determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficolta', complessita' della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell'opera prestata.
2. Il valore della pratica e' determinato, in relazione alle singole attivita' svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.
3. Il compenso e' di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonche' utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficolta', complessita' della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
f) pregio dell'opera prestata.
2. Il valore della pratica e' determinato, in relazione alle singole attivita' svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.
3. Il compenso e' di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonche' utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.