Articolo 36 del Decreto 20 luglio 2012, n. 140
Articolo 35Articolo 37
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23 agosto 2012
Art. 36.

Complessita' della prestazione

1. La complessita' della prestazione, parametro «G», e' compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessita' ridotta, e un livello massimo, per la complessita' elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.
2. In considerazione, altresi', della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale puo' aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
Entrata in vigore il 23 agosto 2012
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