Articolo 25 del Decreto 20 luglio 2012, n. 140
Articolo 24Articolo 26
Versione
23 agosto 2012
Art. 25. Operazioni societarie 1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di societa', ente o associazione, e' determinato in funzione del capitale sottoscritto ed e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di societa', ente o associazione, e' determinato in funzione del totale delle attivita' delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attivita' professionale svolta, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Entrata in vigore il 23 agosto 2012
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