Articolo 26 del Decreto 20 luglio 2012, n. 140
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23 agosto 2012
Art. 26. Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria 1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, e' determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passivita' accollate dal cessionario, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria e' determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Entrata in vigore il 23 agosto 2012
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