Articolo 7 del Decreto 20 luglio 2012, n. 140
Articolo 6Articolo 8
Versione
23 agosto 2012
Art. 7. Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi 1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.
Entrata in vigore il 23 agosto 2012
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