Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 agosto 2012 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 settembre 2013 |
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- 1. Archivi ProvvedimentiAvv. Maria Luigia Ienco · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024
La caparra (sia confirmatoria che penitenziale) è una clausola che ha lo scopo di rafforzare il vincolo contrattuale; il relativo patto contrattuale ha natura reale, e, come tale, è improdu... Leggi tutto... Ai fini dell'ammissione al passivo dei canoni scaduti e non pagati di un contratto di leasing finanziario, occorre identificare la natura giuridica del contratto di leasing risolto ante fall... Leggi tutto... Laddove venga proposta la domanda di inefficacia di cui all'articolo 65 Legge Fallimentare, il curatore ha meramente l'onere di provare l'esecuzione del pagamento anticipato nel periodo sosp... Leggi tutto... Deve essere condannato al risarcimento del danno per lite temeraria ex …
Leggi di più… - 2. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. Lealtà e correttezza: canoni generali dell'agire dell'avvocatoRedazione · https://ildiritto.it/ · 21 aprile 2025
Avvocati: alle porte la riforma della professione L'avvocatura italiana è in fase di trasformazione grazie alla riforma della professione forense. I dati aggiornati al 2026 evidenziano una lieve ripresa, ma resta ancora eccessivo il divario di genere. Migliora la percezione della propria condizione, ma le preoccupazioni restano. Proprio al fine di migliorare questo stato di cose, il Consiglio Nazionale Forense (CNF), in collaborazione con l'Organismo Congressuale Forense (OCF) e altre associazioni, nel 2025 aveva elaborato una proposta di riforma dell'ordinamento professionale, che era stata presentata ufficialmente il 29 aprile 2025 a Roma, nel corso dell'Agorà dei presidenti degli …
Leggi di più… - 4. Modello 5 inviato in ritardo: il CNF chiarisce le conseguenzeRedazione · https://ildiritto.it/ · 2 luglio 2025
Avvocati: alle porte la riforma della professione L'avvocatura italiana è in fase di trasformazione grazie alla riforma della professione forense. I dati aggiornati al 2026 evidenziano una lieve ripresa, ma resta ancora eccessivo il divario di genere. Migliora la percezione della propria condizione, ma le preoccupazioni restano. Proprio al fine di migliorare questo stato di cose, il Consiglio Nazionale Forense (CNF), in collaborazione con l'Organismo Congressuale Forense (OCF) e altre associazioni, nel 2025 aveva elaborato una proposta di riforma dell'ordinamento professionale, che era stata presentata ufficialmente il 29 aprile 2025 a Roma, nel corso dell'Agorà dei presidenti degli …
Leggi di più… - 5. Centro Studi Castelli SrlAccesso limitatohttps://www.ratio.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2021, n. 19427Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 21872-2020 proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Civile Sent. Sez. U Num. 19427 Anno 2021 Presidente: TIRELLI FRANCESCO Relatore: DORONZO ADRIANA Data pubblicazione: 08/07/2021 CANCELLERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2021 dal Presidente ADRIANA DORONZO. Ragioni di fatto 1. Con atto pervenuto in cancelleria in data 26/8/2020, il Procuratore generate presso la Corte di cassazione ha chiesto a questa Corte che, ai sensi del comma 1° dell'art. …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/12/2016, n. 25045Provvedimento: 125045/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Arbitrato LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 4585/2013 Cron. 25045 SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Primo PresidenteDott. GIOVANNI CANZIO Ud. 11/10/2016 Dott. RENATO RORDORF Presidente Aggiunto PU Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - CI. Rel. Consigliere - Dott. VITTORIO RAGONESI Dott. NO BIELLI Consigliere - Dott. ANTONIO DIDONE Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4585-2013 proposto da: TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., in persona del 2016 …Leggi di più...
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- 5. TAR Torino, sez. II, sentenza 12/02/2025, n. 339Provvedimento: Pubblicato il 12/02/2025 N. 00339/2025 REG.PROV.COLL. N. 00157/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 157 del 2022, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Battista Bramard, Alessandro Sciolla e Sergio Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Campion e Giorgio Santilli, con domicilio digitale come da PEC da …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Articolo 1Art. 1. Ambito di applicazione e regole generali 1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale puo' sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalita', compresa quella concordata in modo forfettario.
Non sono altresi' compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attivita' accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico ma l'organo giurisdizionale puo' aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale e' conferito a una societa' tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da piu' soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell' art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 :
«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
- 1. (Omissis).
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
3.-8. (Omissis).».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto-legge n. 1 del 2012 :
«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
- 1.-3. (Omissis).
4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5.-8. (Omissis).».
- La legge 24 marzo 2012, n. 27 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'». - Capo II : Disposizioni concernenti gli avvocati