Articolo 25 del Decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111
Articolo 24Articolo 26
Versione
19 aprile 1978
Art. 25.
Il personale di cui all'art. 19, nell'espletamento del servizio di vigilanza e custodia delle detenute ed internate, ha i poteri riconosciuti dalle vigenti disposizioni al personale militare di custodia.
Entrata in vigore il 19 aprile 1978
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