Articolo 16 del Regolamento per la navigazione interna
Articolo 15Articolo 17
Versione
2 ottobre 1949
Art. 16.
(Servizi portuali)


L'esercizio del servizi portuali che richiedono l'impiego di navi o di galleggianti, indicati negli articoli 66 e 85 del Codice, e' soggetto a concessione dell'Ispettorato di porto.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1949
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