ARTICOLO
1) A richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, cui e' rivolta tale richiesta, fa procedere a tutte le indagini ufficiali e, in particolare, all'audizione di persone ricercate per violazione alla legislazione doganale, di testimoni o di esperti. Essa comunica i risultati di tali indagini all'Amministrazione richiedente.
2) Si procede a tali indagini nel quadro delle leggi e regolamenti applicabili nello Stato cui la richiesta e' rivolta.
1) A richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, cui e' rivolta tale richiesta, fa procedere a tutte le indagini ufficiali e, in particolare, all'audizione di persone ricercate per violazione alla legislazione doganale, di testimoni o di esperti. Essa comunica i risultati di tali indagini all'Amministrazione richiedente.
2) Si procede a tali indagini nel quadro delle leggi e regolamenti applicabili nello Stato cui la richiesta e' rivolta.