Articolo 11 - Accordo della Legge 10 luglio 1982, n. 561
Articolo 10Articolo 12
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31 agosto 1982
ARTICOLO

1) A richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, cui e' rivolta tale richiesta, fa procedere a tutte le indagini ufficiali e, in particolare, all'audizione di persone ricercate per violazione alla legislazione doganale, di testimoni o di esperti. Essa comunica i risultati di tali indagini all'Amministrazione richiedente.
2) Si procede a tali indagini nel quadro delle leggi e regolamenti applicabili nello Stato cui la richiesta e' rivolta.

Entrata in vigore il 31 agosto 1982