Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , e del decreto ministeriale 1 settembre 1931, emanato in esecuzione dell'articolo 63 della stessa legge, non operano per le seguenti violazioni:
a) mancata compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 e successive modificazioni;
b) indicazione, sui documenti di cui al precedente punto a), di beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o indicazione degli stessi beni in quantita' diversa ovvero compilazione dei documenti in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti;
c) mancata emissione della ricevuta fiscale prevista dai decreti ministeriali emanati a norma dell' articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 e successive modificazioni, ovvero emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, quando tale indicazione e' prescritta.
Tuttavia, nel caso di piu' violazioni di ciascuna delle disposizioni richiamate nelle lettere di cui al precedente comma, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione puo' essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalita' dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.
All' articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 , come integrato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71 , e' aggiunto il seguente comma:
"Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, puo' essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione allo esercizio dell'attivita' svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese. ((...)) .
Qualora sia stato notificato avviso di rettifica o di accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, nei confronti di esercenti arti e professioni, in dipendenza di violazione degli obblighi di fatturazione o registrazione previsti dallo stesso decreto, l'intendente di finanza, su richiesta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, puo' proporre all'organo competente per la tenuta dell'albo professionale la sospensione dell'iscrizione nell'albo stesso per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi. L'organo competente per la tenuta dell'albo dovra' decidere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. ((...)) ((Il provvedimento di chiusura dell'esercizio o di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nonche' il provvedimento di sospensione dell'iscrizione nell'albo professionale, di cui al precedente comma, hanno effetto non prima di sessanta giorni dalla notifica. Entro tale termine l'interessato puo' chiedere la sospensione del provvedimento con istanza diretta alla commissione tributaria di primo grado dinanzi alla quale e' proposto od e' pendente ricorso contro l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria o contro l'avviso di rettifica o di accertamento.
La commissione decide sull'istanza di sospensione entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della stessa, con ordinanza non impugnabile. Durante il giudizio sull'istanza di sospensione il provvedimento non ha effetto. Il provvedimento sospeso dalla commissione produce effetto a conclusione del giudizio avverso l'avviso di irrogazione della pena pecuniaria od avverso l'avviso di rettifica o di accertamento quando le violazioni siano state in tutto od in parte definitivamente accertate.
Il provvedimento di sospensione della iscrizione nell'albo professionale divenuto comunque efficace e' pubblicato su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale a cura dell'organo che l'ha disposto ed a spese dell'interessato))