Articolo 8 - Accordo della Legge 3 ottobre 2016, n. 192
Articolo 7Articolo 9
Versione
22 ottobre 2016

Art. 8.
Protezione dei dati

1. Le Parti concordano che i dati personali trasmessi nell'ambito del presente Accordo vengano utilizzati e memorizzati esclusivamente per le finalita' previste dallo stesso in conformita' con le norme della legislazione nazionale, con le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani alle quali entrambe le Parti aderiscono, nonche', per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
2. I dati personali scambiati tra le Autorita' competenti delle Parti vengono protetti in conformita' con la legislazione nazionale sullo scambio dei dati e delle informazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle Parti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformita' con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali.
3. Le Parti garantiscono un equivalente livello di protezione dei dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo. Le Autorita' competenti adottano le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o non autorizzata, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.
4. Le informazioni ed i documenti ricevuti da un'Autorita' competente in conformita' al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali, se non dietro preventivo consenso scritto dell'Autorita' competente che li ha forniti.
5. Su richiesta dell'Autorita' competente che trasmette i dati, l'Autorita' competente ricevente e' obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformita' con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultino inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme applicate dall'Autorita' competente che trasmette detti dati.
6. Qualora l'Autorita' competente si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Autorita' competente, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione, o la correzione degli stessi.
7. Ciascuna Autorita' competente, qualora si renda conto che i dati che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Autorita' competente, ai sensi del presente Accordo, siano inesatti, inattendibili o destino seri dubbi, lo rappresenta all'altra Autorita' competente.
8. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Autorita' competenti conformemente con le disposizioni della legislazione nazionale e in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.
9. Le modalita' e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione dei dati, attraverso i quali vengono scambiate informazioni classificate tra le Autorita' competenti, vengono stabilite in conformita' con la legislazione nazionale e gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.
Entrata in vigore il 22 ottobre 2016