Articolo 8 del Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147
Articolo 7Articolo 9
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14 settembre 2012
Art. 8.


Modificazioni all' articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 , recante requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali, ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 1. All' articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) del comma 1 le parole: «non detentive» sono soppresse;
b) al comma 2 le parole: «il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi» sono sostituite dalle seguenti: «il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall' articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 . In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attivita' commerciale.»;
e) l'alinea del comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:»;
f) la lettera b) del comma 6 e' sostituita dalla seguente: «b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;»;
g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa', associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale.»;
h) l'ultimo comma indicato con il numero 3 assume il numero 7;
i) al comma 7, dopo le parole: «Sono abrogati i commi 2, 4, e 5» sono inserite le seguenti: «e 6».
2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 1, dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: «e le disposizioni di cui agli articoli 65 , 66 , 67 , 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ,»;
b) all'articolo 22, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), le parole: «di cui all'articolo 5, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all' articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 »;
c) all'articolo 26, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita e' presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attivita'.».
Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , cosi' come modificato dal presente decreto:
"Articolo 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale , ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale ;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall' articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 . In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attivita' commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa', associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell' articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e l' articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 ."
Si riporta il testo degli articoli 22 e 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O. cosi' come modificato dal presente decreto:
"Articolo 22.Sanzioni e revoca.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e le disposizioni di cui agli articoli 65 , 66 , 67 , 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il titolare:
a) non inizia l'attivita' di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
b) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulta piu' provvisto dei requisiti di cui all' articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;
b) non risulta piu' provvisto dei requisiti di cui all' articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attivita' il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
"Articolo 26 Disposizioni finali.
1. Ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 10, dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, dell'articolo 21, dell'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione.
2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita e' presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attivita'.
3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
4. (abrogato)
5. E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, nonche' la cessazione dell'attivita' relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
6. Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426 , e successive modificazioni, ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 , a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 ; la legge 28 luglio 1971, n. 558 ; la legge 19 marzo 1980, n. 80 , come modificata dalla legge 12 aprile 1991, n. 130; l'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 , come riformulato dall' articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121; l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15 ; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384 ; l'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561; l'articolo 2, commi 89 e 90 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , nonche' ogni altra norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile. Sono soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 , come modificata ed integrata dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 ."
Entrata in vigore il 14 settembre 2012
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