Art. 6-ter.
(Estensione delle agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ((e alle navi)) battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo).
1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 ((e 9-quater si)) applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del ((testo unico delle imposte sui redditi, di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attivita' di trasporto marittimo o alle attivita' assimilate di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, le navi di cui al comma 1 sono annotate, su istanza delle imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Le Amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 e che siano rispettate le disposizioni concernenti la composizione minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento.
4. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione che sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ((,)) del 29 aprile 2004.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalita' di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
(Estensione delle agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ((e alle navi)) battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo).
1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 ((e 9-quater si)) applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del ((testo unico delle imposte sui redditi, di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attivita' di trasporto marittimo o alle attivita' assimilate di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, le navi di cui al comma 1 sono annotate, su istanza delle imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Le Amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 e che siano rispettate le disposizioni concernenti la composizione minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento.
4. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione che sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ((,)) del 29 aprile 2004.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalita' di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.