Articolo 6 quinquies del Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457
Articolo 6 quaterArticolo 6 sexies
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24 settembre 2022
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18 novembre 2022
Art. 6-quinquies. (Proventi ammissibili) 1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica in relazione al reddito derivante:
a) dai proventi principali risultanti dalle attivita' di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il ((trasporto di merci)) e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo;
b) dallo svolgimento delle attivita' assimilate a quelle di trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1;
c) dallo svolgimento delle attivita' accessorie derivanti da attivita' di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma non si applica alla quota eccedente il 50 per cento.
2. I proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo, quali l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili, costituiscono proventi non ammissibili ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le attivita' accessorie di cui al comma 1, lettera c), nonche' le modalita' di acquisizione da parte dell'impresa, presso societa' controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada, inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, fermo quanto previsto dal comma 5.
4. I redditi derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1 e 2 devono essere differenziati e tenuti in contabilita' separata.
5. Alle operazioni fra le societa', il cui reddito e' determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
Entrata in vigore il 18 novembre 2022
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