Articolo 6 bis del Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457
Articolo 6Articolo 6 ter
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1 marzo 1998
Art. 6-bis. (( (Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca) )) (( 1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.
2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dal presente decreto-legge alle navi da pesca, valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione ))
Entrata in vigore il 1 marzo 1998
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