Articolo 10 - Accordo della Legge 2 gennaio 1989, n. 18
Articolo 9Articolo 11
Versione
29 gennaio 1989
Articolo

Le due Parti promuoveranno programmi bilaterali con borse di studio messe a disposizione di quelle istituzioni di insegnamento e di formazione che formino personale specializzato.

Entrata in vigore il 29 gennaio 1989