Articolo 4 - Accordo della Legge 2 gennaio 1989, n. 18
Articolo 3Articolo 5
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29 gennaio 1989
Articolo

Le Parti scambieranno informazioni, per mezzo dei propri organismi ufficiali di turismo, sulle tecniche di amministrazione alberghiera e di pensioni, sulle rispettive esperienze di organizzazione e gestione di servizi turistici.

Entrata in vigore il 29 gennaio 1989
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