Articolo 11 - Accordo della Legge 2 gennaio 1989, n. 18
Articolo 10Articolo 12
Versione
29 gennaio 1989
Articolo

Il presente Accordo potra' essere modificato previo assenso delle Parti, su proposta di ciascuna di esse.
Le modifiche deliberate secondo quanto detto nel paragrafo anteriore saranno formalizzate attraverso uno Scambio di Note diplomatiche e entreranno in vigore alla data in cui le Parti si comunicheranno reciprocamente di aver concluso le operazioni legali necessarie a tale fine.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1989
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