Articolo 9 - Accordo della Legge 2 gennaio 1989, n. 18
Articolo 8Articolo 10
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29 gennaio 1989
Articolo

Le Parti si scambieranno informazioni riguardanti i propri programmi di formazione, conoscenze tecniche e altri aspetti in relazione con lo sviluppo dell'offerta di servizi turistici.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1989
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