Articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
Articolo 52Articolo 54
Versione
1 settembre 2001
Art. 53. Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B 1. L'iscrizione alla sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;
b) una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;
c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento professionale all'interno di un progetto proposto dalla commissione;
d) una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell'attivita' svolta durante il praticantato, nonche' su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
4. L'iscrizione nella sezione B avviene con l'annotazione della specifica attivita' professionale, in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali individuate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'ordine, sentita la conferenza dei presidi delle facolta' di psicologia, ferma restando comunque la facolta' di esercitare una qualsiasi delle attivita' di cui all'articolo 51, comma 2.
Entrata in vigore il 1 settembre 2001
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