Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 settembre 2001
Art. 4. Norme organizzative generali 1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, e' ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell' articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4 , e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 , si veda la nota alle premesse.
Entrata in vigore il 1 settembre 2001
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